ASSOCIAZIONE ITALIANA RORSCHACH


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statuto dell'Associazione

STATUTO

Modifica Statuto dell'Associazione Italiana Rorschach (aggiornato al 2017)

 

Art. 1 Denominazione e sede
È costituita l'Associazione "Associazione Italiana Rorschach"
La sede coincide con quella del Presidente eletto, fino al termine del mandato.

 

Art. 2 Oggetto
L'Associazione ha per scopo la diffusione, la ricerca, lo studio del metodo originale di Hermann Rorschach, aggiornato secondo modelli teorici psicodinamici, promuovendone la corretta applicazione con l'esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al conseguimento dello scopo sociale.
Congruentemente, l'associazione potrà organizzare e gestire convegni scientifici, corsi di formazione e specializzazione, gestire pubblicazioni e riviste, avere rapporti di collaborazione con altre istituzioni italiane ed estere, essere socio delle medesime ed effettuare ogni altra iniziativa inerente, che il consiglio direttivo riterrà opportuna o conveniente per il raggiungimento e lo sviluppo degli scopi previsti.
L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art.87, del D.P.R.22.12.1986 n.917.

 

Art. 3 Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
dall'introito dei contributi associativi annuali ordinari e da quelli straordinari;
dalle elargizioni, donazioni e lasciti dei soci e simpatizzanti dell'associazione.
Esso deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'art.2 del presente Statuto Sociale.

 

Art. 4 Esercizio sociale
L'Esercizio sociale si chiude entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo che dovranno essere presentati entro l’anno successivo all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione.

 

Art. 5 Durata
L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

 

Art. 6 Organi dell'Associazione
Gli Organi dell'Associazione sono: a) l'assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Consiglio Direttivo Ristretto, se nominato in seno al consiglio direttivo; d) le sezioni locali, se istituite.

 

Art. 7 Soci
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio o per il loro oggetto sociale siano interessate all'attività dell'associazione medesima e che possano garantire di saper utilizzare correttamente le tecniche proiettive ed in particolare il Rorschach.
Conseguentemente, possono essere soci:
-Psicologi clinici;
-Psichiatri e/o Neuropsichiatri infantili;
-laureati in Psicologia e/o iscritti all’ordine degli Psicologi;
-laureati in Medicina iscritti all’albo degli Psicoterapeuti;
-Società costituite dai medesimi professionisti, qualora previste dalle disposizioni di legge;
-Associazioni professionali tra i medesimi professionisti;
-Associazioni, fondazioni e onlus, che abbiamo scopi inerenti o complementari;
-tutti coloro che, a giudizio del Consiglio direttivo, possono contribuire allo sviluppo scientifico degli scopi perseguiti;
Per ottenere la qualifica di socio ogni richiedente deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta firmata. La presentazione della domanda presuppone l'integrale accettazione dello statuto dell'Associazione e dei regolamenti emanati dal Consigli Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente sull'accettazione della domanda senz'obbligo di fornire all'interessato le motivazioni dell'eventuale esclusione.

 

Art. 8 Diritti del socio
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione e alla gestione dell'associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.
In caso di scioglimento dell'associazione il socio ha diritto a ricevere una quota del patrimonio sociale, proporzionata agli importi corrisposti nel periodo di sua partecipazione all'associazione, salvo che l'assemblea straordinaria non deliberi di devolverlo ad Enti di beneficenza.
I Soci si distinguono in:
Soci onorari
Cui non spetta il diritto di voto e non saranno tenuti al versamento del contributo associativo annuale;
Soci ordinari
Cui spetta il diritto di voto e sono tenuti al versamento del contributo associativo annuale;
Ogni socio ha diritto ad un voto. Alle Associazioni professionali e alle società tra professionisti spetta parimenti un voto.
Gli aspiranti soci, che abbiano presentato domanda all'Associazione di cui al precedente art.7, potranno essere ammessi temporaneamente in qualità di aggregati, per un periodo non superiore a due anni, alle iniziative dell'Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo e previo versamento di un contributo associativo ridotto nella misura pure deliberata dal Consiglio Direttivo. La partecipazione alle iniziative e il versamento del contributo non consentiranno tuttavia l'esercizio del diritto di voto.
Durante il periodo, il Consiglio Direttivo potrà, in qualsiasi momento -insindacabilmente- senz'obbligo di motivazione all'interessato, revocare l'ammissione temporanea.

 

Art. 9 Doveri del socio
Il socio è tenuto :
-a corrispondere la quota di contributo annuale nella misura ed entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
-all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni assembleari e a quelle del Consiglio Direttivo.

 

Art. 10 Recesso del socio
Il socio può recedere dall'Associazione dandone preavviso con comunicazione scritta che dovrà pervenire al Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima del 31 dicembre di ciascun anno, con valenza quindi dall'anno successivo a quello di comunicazione di recesso.
Il mancato o ritardato preavviso nei termini non esonera il socio dal versamento del contributo associativo.

 

Art. 11 Esclusione del socio
La qualifica di socio si perde in caso di mancato pagamento delle quote sociali.
In caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito dal Consiglio direttivo, questi provvede per via telematica al sollecito di pagamento. Trascorsi 60 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento senza che sia pervenuto il pagamento, il rapporto associativo nei confronti del socio moroso si intende risolto.
La qualifica si perde altresì per radiazione che sarà deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei membri, nei confronti del socio che si renda responsabile di violazione del codice etico e deontologico professionale, ovvero per sopravvenute condanne penali passate ingiudicato, o di gravi o ripetute violazioni delle norme dello statuto ( o da questo richiamate) nonché di quanto disposto, anche nei regolamenti interni, dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali.

 

Art. 12 Composizione dell'Assemblea
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione. Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci in regola con il pagamento del contributo associativo annuale.
Sono ammesse deleghe al voto. Le deleghe, conferite per iscritto, non possono in ogni caso eccedere il numero di due per ogni socio.

 

Art. 13 Competenze dell'Assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria delibera:
-L'approvazione annuale del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione.
-L'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo.
-L'eventuale nomina del Presidente Onorario.
-L'elezione dei revisori dei conti.
Su quanto eventualmente proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'assemblea straordinaria di cui al successivo articolo 14.

 

Art. 14 Competenze dell'Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria delibera:
-sulle modifiche del presente statuto;
-sull'estinzione anticipata dell'associazione.

 

Art. 15 Convocazione dell'assemblea
L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata, previa deliberazione del Consiglio direttivo, ovvero su istanza, motivata con l'indicazione degli argomenti da trattare, al consiglio stesso da parte di almeno il 30% (trentapercento) dei soci in regola con il versamento del contributo associativo annuale.
L'assemblea è convocata di norma presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. La convocazione avviene mediante email.
L'avviso di convocazione è spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno, nonché della seconda convocazione che potrà essere lo stesso giorno della prima convocazione ad almeno un'ora successiva.

 

Art. 16 Costituzione dell'assemblea

L'assemblea dei soci può essere riunita in sessioni ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, si considera regolarmente costituita con la presenza (o rappresentanza) di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria si considera regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

 

Art. 17 Deliberazioni assembleari
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono essere adottate con il consenso di almeno la metà più uno dei soci presenti o rappresentati mediante delega mentre quelle dell'assemblea straordinaria devono essere adottate con il consenso di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati mediante delega.

 

Art. 18 Verbalizzazione
L'assemblea all'inizio di ogni seduta elegge tra i soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

 

Art. 19 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici) di consiglieri scelti tra i soci.
Il consiglio è nominato dall'assemblea ordinaria e dura circa 3 (tre) anni e comunque sino all'assemblea che approverà il rendiconto consuntivo del terzo esercizio.
Il consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente, due vicepresidenti, il tesoriere, il segretario amministrativo e il segretario scientifico, il delegato dell'associazione presso le associazioni nazionali ed internazionali e il suo sostituto.
In caso di morte o di dimissioni di uno dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio provvede a cooptare il sostituto nella persona del primo dei non eletti. Il nuovo eletto decadrà alla scadenza del mandato del consiglio direttivo di cui entra a far parte.
Le dimissioni o la mancanza della maggioranza dei consiglieri in carica provoca la decadenza anticipata dell'intero consiglio.
I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, e sono rieleggibili.

 

Art. 20 Presidente e vicepresidenti
Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e avanti qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
Il Presidente potrà delegare di volta in colta le sue attribuzioni ad uno o ad entrambi i vicepresidenti.

 

Art. 21 Competenza e convocazione del Consiglio
Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'associazione, la direzione tecnico-scientifica dell'attività sociale, l'organizzazione interna, l'ammissione e la radiazione dei soci.
Prima del 31 (trentuno) marzo di ogni anno il consiglio direttivo approva il progetto di bilancio consuntivo e di quello preventivo, stabilendo altresì l'ammontare dei contributi associativi annuali.
Il consiglio si riunisce su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno 3 (tre) consiglieri.
Il consiglio direttivo si riserva di richiedere contributi straordinari per la realizzazione di particolari attività o iniziative.

 

Art. 22 Deliberazioni del Consiglio
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

 

Art. 23 Consiglio Direttivo Ristretto
Il Consiglio Direttivo, con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può nominare in qualsiasi momento un Consiglio Direttivo Ristretto composto da almeno tre consiglieri, di cui uno sarà sempre il Presidente del consiglio.
IL Consiglio Direttivo Ristretto si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri.
Al Consiglio Direttivo Ristretto spettano le competenze del Consiglio Direttivo, con esclusione delle deliberazioni concernenti il bilancio consuntivo e preventivo.

 

Art. 24 Sezioni locali
Il Consiglio Direttivo potrà costituire delle sezioni locali a carattere regionale o interprovinciale allo scopo di perseguire, nel territorio rappresentato, i fini dell'associazione. Per costituire una Sezione sono necessari almeno 10 soci che eleggono un coordinatore con finalità di collegamento con la Sede centrale. Ulteriori compiti verranno stabiliti nel regolamento interno dell'associazione che verrà redatto dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 25 Revisori dei conti
L'assemblea che nomina i membri del Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare, eventualmente, anche tra i soci, due revisori dei conti effettivi e due supplenti per il controllo dell'amministrazione contabile dell'Associazione.
I revisori dei conti durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

 

Art. 26 Rinvio
Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente statuto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile in materia.


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